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FERDINANDO II
Per la grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME, ec
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.
Fin da' primi
momenti del nostro avvenimento al Trono, Noi dichiarammo esservi nelle
finanze delle piaghe profonde. Promettemmo di applicarci a curarle, e
recare nel tempo stesso qualche alleviamento a' pubblici pesi.
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Le
conseguenze fatali della straniera usurpazione, gli avvenimenti disgraziati
del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte de' nostri
domini al di qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le
conseguenze degli avvenimenti del 1820 esisteva un deficit che di
anno in anno si aumentava per gli interessi di cui era gravato. Sotto
il titolo misterioso di debito galleggiante ammesso dalle nuove teorie
di finanze, non lascia di essere un debito: è tanto più
grave, tanto più molesto, perché non trova nei fondi
di ammortizzazione un perenne presidio, perché le sue scadenze
non sempre possono differirsi. La somma ne ascende a D. 4.345.251,50.
Il primo passo indispensabile alla prosperità delle finanze
è quello di estinguerlo a gradi. Posta così al nudo
la cosa, il vuoto effettivo ch'esiste nello stato discusso da formarsi
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pel 1831, inclusa una parte
del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato è di 1.128.167.
Noi ne fummo profondamente rattristati, ma non disanimati: confidando nel
divino aiuto, che abbiamo invocato al cominciar del Nostro Regno, e nell'amore
del nostro popolo. Noi siamo sicuri che con ferma costanza godremo di un
avvenire più lieto. Fedele alle nostre promesse di fare ogni personale
sacrificio, noi abbiam già conceduto un rilascio dalla nostra borsa
privata di D. 180.000 - Altro ne facciamo dall'assegnamento della nostra
Real Casa di D. 190.000. - Conciliando il mantenimento ed il benessere di
tutte le nostre attuali forze di terra e di mare col perfetto ordine in
cui sono stati rimessi i rami di marina, e guerra, abbiamo ottenuto una
diminuzione di D. 340.000.
La severa riforma fatta negli esiti de' diversi Ministeri ha prodotto un'
economia di D. 531.667.
Sono di D. 1.241.667. Pareggiati in tal modo gl' introiti e le spese dello
stato discusso pel 1831 rimanendovi una somma disponibile di D. 113.500.
Noi ci siamo proposti di impiegarla al sollievo della parte più bisognosa
del nostro popolo. Il dazio sul macinato imposto col citato decreto del
28 maggio 1826 richiamava la nostra prima attenzione. Ma questa imposta
ascendendo a D. 1.253.000 non avrebbe in tal modo ricevuto che un poco sensibile
alleviamento. Non potendo chiedere né alla proprietà né
all' industria altri sacrifizj, senza portare grave ferita a queste sorgenti
della pubblica prosperità, ci siamo per necessità rivolti
ad una nuova ritenuta delle spese dette di materiali, ad una ritenuta su'
soldi e su' godenti le pensioni di grazia e giustizia. Essendo questa classe
particolarmente rivestita della nostra fiducia, godendo le preminenze della
pubblica considerazione, degli onori, delle beneficenze, e de' soldi che
le danno
più
facili mezzi di sussistenza. Noi non faremo a questa classe il torto
di crederla poco impegnata al pubblico bene. Questa nuova ritenuta
non toccherà gli impiegati ed i pensionisti che godono un appannaggio
di D. 25 mensuali in sotto. Crescerà con moderate proporzioni
per le classi ascendenti, e se parrà grave per gli impiegati
e pensionisti che trovansi alle sommità, in risultato la somma
che loro rimane non sarà certo inferiore agli antichi soldi,
alle antiche pensioni della Monarchia delle Due Sicilie; e allorché
le vecchie costumanze di uno Stato possono utilmente rivivere, è
prudente cosa il farlo, ed è indispensabile nella nostra posizione
attuale.
Riconosciuta la necessità di queste misure dopo maturamente
esaminate nel nostro Consiglio ordinario di Stato se n'è a
Noi rassegnato il corrispondente progetto. Considerando che i soprassoldi,
le gratificazioni, le identità cumulate da' soldi sono un
favore d'eccezione, che per qualunque titolo concedute non può
essere continuato ne' gravissimi bisogni dello Stato, che debbono
pur nondimeno essere conservati i
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soprassoldi militari solo
a distinguere il servizio attivo dal servizio sedentaneo, o di riforma,
le indennità di alloggio de' militari medesimi, come del pari le
semplici e necessarie indennità di scrittojo;Considerando che l'unione
di diversi uffizj in una stessa persona non concede per i regolamenti in
vigore se non che la scelta del soldo maggiore, e che avendo onorata origine
da un attestato di nostra fiducia ne' talenti e nello zelo degli impiegati,
dà ad essi il titolo alla nostra Sovrana considerazione negli ascensi;
Considerando che gli attuali soldi avendo ottenuto nella prosperità
di cui lo Stato godeva prima delle fatali vicende del 1820 il considerabile
aumento relativamente agli antichi soldi, possono oltre della ritenuta già
esistente soffrirne una nuova;
Considerando che nelle nuove ritenute giova esentarne gli averi cumulati
non maggiore di D. 25 mensuali, convenga proporzionalmente tassar gli altri
in modo che il peso maggiore ricada su di quelli che sono più elevati;
Considerando essere opportuna una nuova ritenuta sulle spese di materiale;
Considerando che le pensioni di giustizia possono essere tassate colla stessa
proporzione de' soldi e quelle di grazia possono soffrire un peso maggiore;
Considerando che nell' alleviamento promesso 'a nostri sudditi l' imposta
sul macino richiama le nostre prime cure, essendo quella che grave è
per sua natura alla classe più bisognosa e più povera;Sulla
proposizione dei Nostri Ministri Segretarj di Stato delle finanze e degli
affari interni:
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;
Abbiamo risoluto di decretare quanto segue:
Art
1. |
Sono
abolite le cumulazioni tutte di soldo con soprassoldo, pensioni ed
altri averi, per qualsiasi titolo conceduti, e sotto qualsivoglia
denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i D. 25 per mese, di
modo che restino conservati per tutte le diverse spettanze i predetti
D. 25 mensuali. Sono di questa disposizione eccettuati i soprassoldi
ed indennità di alloggio e mobilio de' militari, non che le
indennità di scrittojo. |
Art
2. |
I
soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano D. 25 mensuali
saranno esenti dalla nuova ritenuta a' termini dell' Art. 1, la quale
per le classi ascendenti da D. 25 ed un grano verrà regolata
giusta la seguente tariffa: da mensuali D. 25,01 a D. 50 al 2,50 per
cento - Da 50,01 a 100 al 5 - Da 101,01 a 150 al 7,50
- Da 150,01 a 200 al 10 - Da 200,01 a 300 al 15 - Da 300,01 a 400
al 20 - Da 400,01 a 500 al 25
- Da 500,01 a 700 al 30 - Da 700,01 a innanzi al 40. |
Art
3. |
Le
ritenute sulle pensioni di grazia (osservate le prescrizioni dell'
Art. 1) saranno fatte al doppio della tariffa contenuta nell' art.
precedente. |
Art
4. |
Sarà
ritenuta una seconda decima sulle spese di materiale. |
Art
5. |
Il
decimo che in atto si paga sulle pensioni e su' soldi, ed in generale
sugli esiti tutti della tesoreria continuerà a ritenersi. Le
ritenute soprindicate sono state approssimativamente calcolate per
D. 474.030. I quali uniti a' D. 113.500 avanzo precedente formano
la somma di D. 587.530. |
Art
6. |
Il
dazio sul macinato imposto a' termini degli art. 7 ed 8 cap. 3 del
decreto de' 28 Maggio 1826, calcolato allora per D. 1.253.000 è
diminuito per metà, seguendosi la ripartizione fattane in esecuzione
del citato real decreto. |
Art
7. |
Essendo
l'importo della metà del dazio sul macinato che si sopprime
in D. 626.500, la somma che manca in D. 38.968 sarà prelevata
dalle economie, che nel corso dell' anno si eseguiranno da' nostri
Ministri nei rispettivi dipartimenti. |
Art
8. |
Il
nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio
de' Ministri e tutti i nostri Ministri Segretarj di stato sono incaricati
della esecuzione del presente decreto. |
Firmato: FERDINANDO
Al momento dell'annessione (
ora considerando come già acquisiti i patrimoni di Roma e Venezia)
le Due Sicilie parteciparono per oltre il 60% del totale razziato agli
altri stati pre-unitari alla prima cassa del Regno d'Italia:
Due Sicilie (milioni di
lire) |
445,2
|
Lombardia |
8,1
|
Ducato di Modena |
0,4
|
Parma e Piacenza |
1,2
|
Roma (1870) |
35,3
|
Romagna, Marche e Umbria |
55,3
|
Piemonte |
27,0
|
Toscana |
85,2
|
Venezia(1866) |
12,7
|
Totale
|
670,4
|
(aggiungiamo a questi valori
le altre riserve, liquidità e titoli nonché i proventi
delle vendite dei beni demaniali ed ecclesiastici e, dal 1861 ad oggi,
le rimesse in valuta pregiata della immane Diaspora meridionale)
Il prelievo fiscale diretto ed indiretto nelle Due Sicilie era il più
mite di tutti gli Stati Italiani. La contribuzione diretta non mutò
dal 1816 al 1860, basata sulla sola imposta fondiaria; le imposte e
tasse indirette non furono mai più modificate dal 1815.
I
tributi diretti ed indiretti, nonostante non fossero mai stati aumentati
in numero o in aliquota, determi-narono un aumento delle entrate da
16 milioni di ducati, nel 1815, a 30 milioni di ducati, nel 1859 e questo
è il dato rilevante di quella fiorente economia!
Prelievo fiscale diretto (decreto
10 agosto 1815)
Imposta fondiaria ducati
|
6.150.000
|
Addizionali x deb.pubbl.
|
615.000
|
Addizionali x Provincie
|
307.500
|
Esazione |
282.900
|
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